KG Project assiste il RUP nella valutazione e comparazione di proposte PPP/Project Financing ai sensi del D.Lgs 36/2023: PFTE, Bozza di Convenzione, PEF e Matrice dei Rischi.

KG Project srl è in grado di fornire alla Pubbliche Amministrazioni – Comuni, Provincie, Enti Locali etc – un
collaudato Servizio di Assistenza al RUP nella Valutazione e Comparazione di Proposte di Project
Financing o di Partenariato Pubblico Privato – PPP, ai sensi del “Correttivo” al Codice dei Contratti
Pubblici, D. Lgs 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche semplicemente il Codice).
È bene ricordare che ai sensi del Codice una Proposta di Project Financing / PPP è composta dalla seguente
documentazione:
– Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ( PFTE )
– La Bozza di Convenzione;
– il Piano Economico Finanziario ( PEF ) asseverato;
– la Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
– l’indicazione dei Requisiti del Proponente/Promotore
Il Servizio di Assistenza al RUP di KG Project si articola nelle seguenti Fasi:

Il Servizio di Assistenza al RUP di KG Project si articola nelle seguenti Fasi: 

1° Fase del Servizio   

  • Assistenza (eventuale) all’Ente/Pubblica Amministrazione nello strutturare l’Avviso Pubblico di Sollecitazione ad Operatori Economici Privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in Concessione, mediante Finanza di Progetto/Project Financing , interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’Art 193 comma 16 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. 
  • Acquisizione, esame e valutazione delle documentazione della/e Proposta/e di Partenariato Pubblico Privato/Project Financing (di seguito la Proposta o le Proposte) pervenuta all’Ente / Pubblica Amministrazione
  • Assistenza nell’attività di cui all’Art 193 comma 5 del Codice : Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l’ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell’ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.
  • Assistenza nell’attività di cui all’Art 193 comma 6 del Codice : L’ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione.. 
  • Assistenza nell’attività di cui all’Art 193 comma 6 del Codice : Entro sessanta giorni (..) l’ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed è comunicato ai soggetti interessati.
  • La procedura di valutazione di cui all’Art 193 comma 6 del Codice prevede che per ciascuna delle Proposte pervenute vengano predisposte da parte di KG Project le seguenti relazioni:
  • Valutazione di Convenienza e Fattibilità” della singola Proposta ex Art 175 comma 2 del D.Lgs 36/2023, relativa al confronto della <<stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente>>.
  • Relazione Economico Finanziariarelativa alla Valutazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario del PEF della singola  Propostaai sensi dell’Art 177 comma 5 del Codice.
  • Valutazione Amministrativa” della Bozza di Convenzione e della Matrice dei Rischi della singola Proposta per valutare l’effettiva Traslazione del Rischio Operativo ai sensi dell’Art 177 del Codice.
  • “Valutazione Giuridica” relativa alla completezza e correttezza formale della documentazione della singola Proposta e supporto nelle attività negoziali con il proponente.
  • Predisposizione (eventuale) della Relazione di Comparazione delle diverse Proposte.
  • Al termine della procedura di valutazione, assistenza al RUP nella predisposizione della Relazione Conclusiva circa la Fattibilità della Proposta Selezionata.
  • Assistenza nella strutturazione delle relazioni e determinazioni di competenza del RUP e nella predisposizione delle delibere che l’Ente/Amministrazione dovrà adottare.

2° Fase del Servizio  – eventuale,  a  discrezione dell’Ente Amministrazione

  • In relazione alla fase di indizione ed espletamento della Procedura di Gara, assistenza nella predisposizione dei relativi Atti.
  • Assistenza in fase di Gara

3° Fase del Servizio  – eventuale, a discrezione dell’Ente Amministrazione

  • Assistenza economico-finanziaria al RUP per le verifiche dei PEF delle offerte prodotte in sede di Gara.

La procedura di valutazione ai sensi dell’Art 193 comma 6 del Codice

La Valutazione di Convenienza e Fattibilità

Ai sensi dell’Art 174 comma 1 del Codice  << Il partenariato pubblico-privato ( PPP ) è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  1. a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
  2. b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
  3. c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
  4. d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.>>

Ai sensi dell’Articolo 175 comma 2 Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità (..) 

tale valutazione preliminare 

confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente pertanto  la valutazione preliminare deve tra l’altro dimostrare che il PPP è economicamente più conveniente dell’Appalto.

Nella strutturazione di una  Valutazione di Convenienza e Fattibilità è essenziale prevedere:

  • l’analisi delle diverse modalità contrattuali con cui è possibile realizzare e gestire l’Opera/ Servizio che si vuole approntare
  • l’identificazione e la quantificazione economica dei diversi Rischi riscontrabili nel Contratto di realizzazione/gestione dell’Opera/Servizio, da allocare all’Operatore Economico (OE)
  • la comparazione di Convenienza Economica fra il costo di Realizzazione e Gestione dell’Opera/Servizio derivante dal PPP ed il relativo costo riscontrato nella procedura di Appalto.

Per la comparazione di convenienza economica viene solitamente adottato lo strumento di valutazione del  Public Sector Comparator ( PSC ).

La Valutazione viene solitamente sviluppata avendo come riferimento il documento Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore”  redatto da AVCP e UTFP nel Settembre 2009 

https://www.anticorruzione.it/-/analisi-delle-tecniche-di-valutazione-per-la-scelta-del-modello-di-realizzazione-dell-intervento-il-metodo-del-psc-public-sector-e-l-analisi-del-valore

La finalità della Valutazione così sviluppata è quella di individuare il “Value For Money ovvero la migliore – nonché concretamente attuabile – soluzione di realizzazione e finanziamento e gestione di un’Opera Pubblica.

Appalto Lavori 

Per una Pubblica amministrazione il Mutuo con cui finanziare la costruzione dell’Opera/Servizio è solitamente identificato con quello erogato da Cassa Depositi e Prestiti in quanto per l’Amministrazione risulta essere più conveniente (nonché più agevole da ottenere) rispetto a quello potenzialmente concesso dagli Istituto di Credito Ordinari

Partenariato Pubblico Privato

Come sappiamo, adottando uno schema di Partenariato Pubblico Privatoil controvalore dell’Opera  NON costituirà  DEBITO  per lAmministrazione.

In funzione dell’Opera da realizzare, si utilizzano le seguenti tipologie contrattuali o loro combinazioni:

–     Finanza di Progetto ex Art 193 del Codice

  • Locazione Finanziaria (PPP mediante Locazione Finanziaria o PPP Leasing ) ex Art 196 del Codice
  • Contratto di Disponibilità ( CdD ) ex Art 197 del Codice
  • Concessione di cui agli Articoli 176 e seguenti del Codice.

Nella tabella che segue abbiamo riassunto le caratteristiche delle suddette forme contrattuali di  PPP  

e – ai fini di un confronto –  quelle dell’Appalto:

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Finanza di Progetto Art 193 

PPP Leasing 

Contratto di Disponibilità 

Concessione     

Appalto Finanziato con  Mutuo CdP

Costi Iniziali

Assenti  

Contenuti o Medio Bassi  :                  Costo del Progetto di Fattibilità 

Contenuti o Medio Bassi  :  Costo del Progetto di Fattibilità 

ContenutiMedio Bassi :                  Costo del Progetto di Fattibilità  

Alti  :  Costo del Progetto di Fattibilità  e  del Progetto Esecutivo 

Costo del Finanziamento

Alto : Costo del Finanziamento, Remunerazione dell’Equity, Remunerazione del “Rischio”  del Promotore

Medio : Costo del Leasing  

Alto : Costo del Finanziamento Remunerazione dell’Equity  Remunerazione del “Rischio” dell’Aggiudicatario

Alto : Costo del Finanziamento         Remunerazione dell’Equity Remunerazione del “Rischio”  del Concessionario 

Basso : Costo del Mutuo 

Fonte del Finanziamento 

Liquidità del Promotore e/o Bancaria e/o Fondidi Private Equity

Società di Leasing

Liquidità dell’Aggiudicatario e/o Bancaria e/o Fondi di Private Equity

Liquidità dell’Aggiudicatario e/o Bancaria e/o Fondi  di Private Equity

Bancaria o Cassa Depositi e Prestiti 

Costi Realizzativi dell’Opera 

a carico del Promotore/ Aggiudicatario

a carico dell‘ ATI Aggiudicataria

a carico dell’Aggiudicatario

a carico del Concessionario 

a carico della  PA

Contratto di Finanziamento

Contratto fra Banca e/o Fondi Private Equity ed il Promotore

Contratto fra Società di Leasing e la PA

Contratto fra Banca e/o Fondi Private Equity e l’Aggiudicatario 

Contratto fra Banca e/o Fondi Private Equity ed il Concessionario 

Contratto fra Banca/CDP e la PA

Modalità di Rientro del Finanziamento

Pagamento del Canone da parte della PA e/o del Servizio da parte dell’Utenza

Pagamento Canoni del Leasing da parte della PA

Pagamento Canoni  di Disponibilità da parte della PA 

Pagamento del Canone da parte della PA e/o del Servizio da parte dell’Utenza

Pagamento Rate del Mutuo da parte della PA

Struttura Contrattuale

Articolata

Articolata

Articolata

Articolata

Semplice

Controparte Contrattuale                   della PA

Promotore/Aggiudicatario

Progettista e ATI Aggiudicataria

Aggiudicatario

Concessionario

Progettista, Banca/CDP, Aggiudicatario 

Procedura di Gara 

Proposta di PF, Approvazione del Progetto e successiva Gara per la Realizzazione  (in Concessione)dei Lavori/Servizi

Incarico o Gara  di Progettazione e a seguire Gara ex Art 196 D.Lgs 23/2023

Incarico o Gara  di Progettazione e a seguire Gara ex Art 197 D.Lgs 23/2023

Incarico  o Gara di Progettazione e a seguire Gara  x la Concessione dei Lavori/Servizi

Incarico  o Gara di Progettazione e a seguire Gara di Appalto Lavori/Servizi

Trasferimento dei Rischi 

Elevato

Elevato

Elevato

Elevato

Nullo

Tempi di Realizzazione dell’Opera

Medi

Medio Lunghi

Medio Lunghi

Medio Lunghi

Lunghi

  • Il PPP Leasing – Art 196 del Codice – a fronte di un Costo del Capitale di Debito più alto rispetto ad un Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti risulta essere una metodologia alquanto sicura ed estremamente snella per la realizzazione di Opere Fredde o infrastrutture Sociali (IS) ovvero di Unità Immobiliari quali Scuole, Ospedali, Uffici, Biblioteche 
  • Il Contratto di Disponibilità – Art 197 del Codice – è del tutto simile al PPP Leasing, viene solo a mancare la Società di Locazione, in quanto il finanziamento è a carico del Realizzatore e si caratterizza per un Costo Complessivo del Capitale che rispetto al PPP Leasing risulta più oneroso di almeno un 15/20 percento. 
  • Il Costo del Capitale di Debito nella Finanza di Progetto e nella Concessione è simile a quello del PPP Leasing, ma le ulteriori remunerazioni dell’Equity e del Rischio di Impresa, ne determinano un Costo Medio Ponderato del Capitale più elevato di un 15 – 20 %.

La Finanza di Progetto (procedura di Iniziativa Privata), altrimenti detta Project Financing e la Concessione (procedura di Iniziativa Pubblica), sono procedure strutturalmente identiche, in cui all’Affidatario (Concessionario) ai sensi dell’art 177 comma 1 del Codice viene trasferito il cosiddetto Rischio di Operativo.

Ai fini dell’elaborazione della Valutazione di Convenienza e Fattibilità, si procede ad una prima quantificazione e comparazione economica del Costo di Realizzazione e Gestione dell’Opera/Servizio indicato nella Proposta, con il Costo di Realizzazione e Gestione dell’Opera/Servizio di un Appalto finanziato con Mutuo CDP, mediante l’utilizzo del cosiddetto Public Sector Comparator ( PSC ).

Nel già citato documento redatto nel settembre 2009 dall’AVCP di concerto con l’UTFP “Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento  si evidenzia che: << La valutazione dei rischi da trasferire all’operatore privato risulta cruciale anche per quanto riguarda il conseguimento del Value for Money (VfM) inteso come margine di convenienza di un’operazione di Finanza di Progetto o di Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un Appalto Tradizionale>>

Nella stesura della Valutazione si andranno ad evidenziare e quantificare l’effettivo controvalore economico delle Tipologie di Rischio che determinano il Rischio Operativo, ovvero ai sensi dell’Art 177 comma 1 del Codice, del Rischio << legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi. 

Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. 

Per rischio dal lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.>>

                                                                                                                                                      Ovvero

   Rischi Lato dell’Offerta:

   Rischio di Costruzione : «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera:

  • Rischio Attuazione, legato al rispetto dei Tempi di Progettazione ed Esecuzione
  • Rischio Costruzione inerente al rispetto dei Costi e alla Corretta Realizzazione 

   Rischio di Disponibilità : «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti:  

  • Rischio Disponibilità legato alla Corretta e Puntuale Manutenzione dell’Opera – ovvero alla Traslazione all’aggiudicatario della Manutenzione dell’Opera – nel corso degli anni di durata del Contratto di PPP, atta a garantirne la continua ed ininterrotta Disponibilità alla Stazione Appaltante.  
  • Rischio Gestionale legato all’incremento dei Costi Operativi, ovvero all’incremento dei Costi relativi ai Servizi;

  Rischi Lato della Domanda:

Rischio di Domanda dell’Opera

  • Rischio Domanda legato al raggiungimento degli obiettivi di ricavo del PEF. 

Il Rischio Operativo una volta che sia stato Oggettivamente Trasferito all’Operatore Economico,  ai sensi dell’Art 174 co 1 lettera d) del Codice << il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato >> consentirà  all’Amministrazione di contabilizzare “OFF BALANCE SHEET” l’Opera, ai sensi della Comunicazione Eurostat del 11 Febbraio 2004.

Una volta che è stata calcolata la monetizzazione dei rischi trasferiti, tale monetizzazione sarà sommata al Costo di Realizzazione e Gestione dell’Opera/Servizio tramite Appalto finanziato con Mutuo CDP per poi essere comparata al relativo Costo del PPP.

In tal modo si individua il Value For Money che altro non è che la miglior soluzione di realizzazione, finanziamento e gestione dell’Opera/Servizio da realizzare.

Aggiungi qui il testo dLa Valutazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario del PEF

Ai sensi dell’Art 177 comma 5 << L’assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell’equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria >>

  • per convenienza economica si intende la capacità del progetto di generare ricavi che nell’arco dell’efficacia del contratto, siano almeno in grado di coprire tutti i costi 
  • per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso sia dei mezzi di terzi utilizzati nell’operazione, che a remunerare gli investitori.

Il documento in cui si sviluppa e verifica l’Equilibrio Economico Finanziario è il PEF – Piano Economico Finanziario.

Ai sensi dell’Art 193 comma 3 il PEF è un documento essenziale delle Proposte di Finanza di Progetto/Project Financing.

Ai sensi dell’Art 182 comma 5 il PEF è un documento che deve sempre presente nelle Offerte di procedure di Gara relative a PPP/Concessioni

Il Piano Economico Finanziario nelle Concessioni e nei PPP rappresenta lo sviluppo numerico dei dati di Progetto, nel corso della durata contrattuale ed indica la capacità dell’iniziativa di sostenere con le risorse generate, le uscite previste.

Un PEF dovrebbe essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni:

  1. Elementi di input (quadro fonti/impieghi, previsioni inflattive, indici di attualizzazione WACC Ke etc.);
  2. Stato Patrimoniale;
  3. Conto Economico;
  4. Flussi di cassa operativi e finanziari;
  5. Elementi di output: EBITDA, EBIT, FCFO, Ebitda Margin, ROA, ROS, Leverage, Utile Netto, Utile Netto/Ricavi, etc.

Il Piano deve presentare una specifica relazione esplicativa, in cui vengono evidenziate le principali assunzioni di composizione del PEF.

Gli Indicatori del PEF:

Ke

Rappresenta il costo dei mezzi propri (capitale di rischio o Equity), ovvero il tasso di rendimento previsto dall’azionista /investitore, ovvero dal Concessionario

WACC

Rappresenta il costo medio ponderato del capitale (Weigthed Average Cost of Capital) è quindi il tasso di rendimento medio richiesto da un finanziatore per aver impiegato le sue risorse in un determinato progetto, e conseguentemente rappresenta il costo medio del capitale, sia esso di rischio o di debito, dovuto da parte di un’impresa/progetto nei confronti dei suoi investitori.

Se il rendimento del progetto avrà un valore superiore a quello espresso dal WACC, allora sarà considerato vantaggioso.

DPBP discounted payback period  

È l’indice che identifica l’arco di tempo necessario per recuperare l’investimento effettuato. 

Esso indica cioè il numero “n” di anni per i quali la somma dei flussi di cassa netti attualizzati e relativi ad uno specifico investimento è pari al costo iniziale dell’investimento. 

VAN (indicatore di redditività) 

Il Valore Attuale Netto è la somma algebrica dei flussi di cassa generati da un progetto e attualizzati secondo un tasso di sconto.

Il VAN rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento, calcolata nel momento in cui viene effettuata la valutazione.  Se questa grandezza è positiva, l’investimento verrà considerato accettabile.

Nello specifico avremo un VAN di Progetto che viene determinato come somma algebrica dei flussi di cassa operativi, scontati al tasso del WACC ( costo medio del capitale investito).

Dato che, ai sensi del Considerando 20 della Direttiva 2014/23/UE << Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere preso in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario..>> il VAN di Progetto può essere considerato come un valido parametro di misurazione del Rischio Operativo di una Concessione/PPP.

Il VAN Azionisti indica la redditività per i soci/azionisti del progetto.

Per determinare il  VAN Azionisti si considera il cash flow relativo ai portatori di capitale proprio –  MEF/ANAC suggeriscono di utilizzare i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e non quelli relativi alla distribuzione di dividendi – e come tasso di attualizzazione il Ke (costo del capitale di rischio).

TIR ( indicatore di redditività )

Il Tasso Interno di Rendimento è quel tasso che rende nulli i flussi di cassa attualizzati associati a un determinato progetto, ovvero è il tasso di sconto che azzera il valore del VAN.

Il valore del TIR di Progetto deve essere adeguatamente maggiore rispetto a quello del WACC ( costo medio del capitale investito) : se il rapporto TIR di Progetto/WACC è eccessivamente basso non vi sarà interesse per il relativo Progetto da parte degli Operatori Economici, viceversa se risulta eccessivamente alto, si potrebbero evidenziare, così come indicato nella Linee Guida N° 9 di ANAC, dei << margini di extra-redditività per il Proponente/Concessionario, potenzialmente capaci di limitare il trasferimento del Rischio Operativo>>.

Il valore del TIR Azionisti deve essere adeguatamente maggiore rispetto a quello del Ke.

DSCR (indicatore di sostenibilità finanziaria)

Rappresenta l’ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti

LLCR (indicatore di sostenibilità finanziaria)

Valuta la maggiore o minore sostenibilità del debito (finanziamenti) sulla base dei flussi di cassa

Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA 

Indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato sulla gestione caratteristica

Reddito Operativo Aziendale o EBIT

Risultato aziendale prima di imposte e oneri finanziari

Flusso di Cassa Operativo

Cash Flow From Operations (FCFO) misura l’ammontare di cassa generato dalla gestione caratteristica

ANAC e Ragioneria Generale dello Stato nella Relazione Illustrativa 2021 della Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privatoaffermano che:

  • “L’Equilibrio economico e finanziario è assicurato quando il TIR di progetto tende al costo medio ponderato del capitale (Wacc) sempre che il WACC sia  stato  correttamente  calcolato  e  quando  il VAN tende a zero. ”
  • “L’Equilibrio economico e finanziario è assicurato quando il TIR di azionista tende al rendimento atteso dei mezzi propri investiti (Ke) , sempre che tale rendimento sia stato correttamente stimato in funzione del profilo di rischio sopportato e quando il VAN dell’azionista tende a zero.”
  • “Il DSCR (..) nella pratica il valore minimo accettabile di questo indicatore si attesta attorno a valori di 1,20 o 1,30.”
  • Il LLCR (..) è considerato soddisfacente se ha un valore maggiore di 1,5 e, comunque, non inferiore a 1,2.”

Nella pratica è pertanto semplice verificare  se l’entità del TIR «tende» al valore del WACC o del Ke.

Più complicato è capire se l’entità del VAN «tende» a Zero:

dato che  << il Tasso Interno di Rendimento (TIR) è quel tasso che rende il Valore Attuale Netto (VAN) pari a zero (0,00) >> in presenza di un TIR di Progetto della medesima entità del WACC potremmo avere un VAN di Progetto pari a zero (0,00) ed in presenza di un TIR Azionisti della medesima entità del Ke potremmo avere un VAN Azionisti pari a zero (0,00) ne consegue che un TIR di Progetto la cui entità TENDE a quella del WACC induce ad un VAN di Progetto che «tende» a Zero (0,00), mentre un TIR Azionisti la cui entità TENDE a quella del Ke induce ad un VAN Azionisti che «tende» a Zero (0,00) 

La Valutazione della Traslazione del Rischio Operativo

Articolo 177 comma 1 prevede che <<L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi (..) >>                                             

ai sensi dell’Art 177 comma 2 del Codice: << Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. 

Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario >>

Nella Valutazione di una Proposta di Project Financing dovremo porre attenzione alla effettiva traslazione sull’Operatore Economico delle  seguenti componenti del  Rischio Operativo:

  • Rischio Lato Domanda    

<< il Rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del  contratto >> di cui al 2° paragrafo dell’Art 177 comma 1

  •      Rischio Lato Offerta    

<<il Rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto>>  di cui al 3° paragrafo dell’Art 177 comma 1 

Come detto il Rischio Lato Offerta ricomprende a sua volta il Rischio Lato Offerta Lavori o Rischio di Costruzione ed il Rischio Lato Offerta Servizi o Rischio di Disponibilità

Rischio di Costruzione è come di seguito definito all’art. 3 comma 1 lett. aaa) del D. Lgs 50/2016:  

il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera

Rischio di Disponibilità è come di seguito definito all’art. 3 comma 1 lett. bbb) del D. Lgs 50/2016:  

il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti

Costituiscono un valido supporto nella definizione delle modalità trasferimento del Rischio Lato Offerta Lavori/Rischio di Costruzione :

  •  il Parere 29/03/2017, n. 775 del Consiglio di Stato – Commissione speciale – Parere sullo schema di linee guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” che cita: « Per quanto concerne invece il “rischio di costruzione”, esso può ritenersi allocato al partner privato se il soggetto pubblico corrisponda quanto contrattualmente stabilito previa verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell’infrastruttura »
  •  la Linea Guida Anac n° 9 – Parte I punto 2.6 che precisa: «Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l’opera è consegnata »

 

Pertanto, a seguito del Positivo Collaudo dell’Opera, con lo svincolo – ove presente – della Cauzione Definitiva ex Art 117, il Rischio Lato Offerta Lavori / Rischio di Costruzione si può ritenere definitivamente allocato,  determinando la conseguente conclusione dell’attiva traslativa del Rischio di Costruzione sul Soggetto Realizzatore dell’Opera.   

Con il Positivo Collaudo si pone quindi fine alla Fase di Costruzione e termina la relativa Attività Traslativa ovvero non è più riscontrabile il Rischio Lato Offerta Lavori / Rischio di Costruzione dell’Opera mentre contemporaneamente si avvia la Fase di Disponibilità-Gestione mediante l’attuazione dell’Attività Traslativa del Rischio Lato Offerta Servizi / Rischio di Disponibilità sul Soggetto Manutentore-Gestore dell’Opera.

Di conseguenza, una volta terminata la Fase di Costruzione  ed avviata la Fase di Disponibilità-Gestione dell’Opera non è più possibile inquadrare come Rischio Lato Offerta Lavori/Rischio Costruzione                                                         l’insorgenza di problematiche derivanti da difetti progettuali e/o costruttivi, che comportano una non preventivata attività manutentiva.

In tali casi  l’aggravio delle attività manutentive non preventivate ed i conseguenti oneri   devono essere inquadrati nell’ambito del  Rischio Lato Offerta Servizi /Rischio Disponibilità e posti a carico del Soggetto Manutentore/Gestore 

La Traslazione del Rischio Operativo avviene:

  • mediante un’attenta e dettagliata redazione della Bozza di Convenzione/Schema di Contratto e della relativa Matrice dei Rischi 
  • mediante un’accurata composizione dei Capitolati di Costruzione, Manutenzione e/o Gestione 
  • con la redazione di opportuni Indicatori di Prestazione Costruttiva, Prestazione Manutentiva e/o Prestazione GestionaleKPI che contemplino Penali e/o Decurtazioni dell’eventuale corrispettivo, in grado di limitare (fino ad azzerare) il «recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione»  di cui all’Art 177 comma 2 

La Bozza di Convenzione/Schema di Contratto, la Matrice dei Rischi ed i Capitolati di Costruzione, Manutenzione e/o Gestione saranno poi oggetto di opportuna Valutazione Giuridica relativa alla loro completezza e correttezza formale.

Una volta terminata l’attività di valutazione KG Project coadiuverà il RUP nella eventuale attività di Comparazione e Selezione delle Proposte ed assisterà il RUP nella predisposizione della Relazione Conclusiva circa la Fattibilità della Proposta Selezionata, fornendo inoltre assistenza nell’approntare le delibere che l’Ente/Amministrazione dovrà adottare.