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Abbiamo tutte le risposte alle domande più frequenti sul Partenariato Pubblico Privato(PPP)

KG Project srl – la società di cui sono Amministratore Unico e che fornisce Servizi di Supporto e Assistenza al RUP – per conto  del  Comune di Orio al Serio (Bg) ha pianificato sia la  Procedura di Partenariato Pubblico Privato mediante Locazione Finanziaria  per la realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, che il relativo interpello alla Corte dei Conti Lombardia con cui l’Amministrazione Comunale richiedeva una valutazione circa la contabilizzazione OFF BALANCE della realizzanda Opera, vista l’impostazione data allo Schema di Contratto di tale Partenariato. Leggi di Più

L’Art 31 co. 13 del Codice dei Contratti Pubblici così cita:

È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico- privato o soggetti ad essi collegati.

Pertanto il Direttore dei Lavori (così come la commissione di collaudo) è nominato dall’Ente Pubblico mentre la relativa remunerazione è a carico dell’Operatore Economico Aggiudicatario.

 N.B : Nell’ambito delle procedure di Concessione, la nomina del Direttore Lavori è di competenza del Concessionario.

La Verifica di Validazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente ad un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica risulta un’attività impropria considerato che tale tipologia di Progetto rappresenta il 1° Livello di Progettazione e che la Verifica di Validazione è tesa ad accertare la rispondenza di un elaborato rispetto al livello progettuale precedente.Leggi di Più

Il Piano Economico Finanziario (PEF) di una Procedura di Finanza di Progetto – ed in generale di una qualsiasi operazione di PPP – rappresenta lo sviluppo numerico dei dati progettuali nel corso della durata contrattuale ed indica la capacità dell’iniziativa di sostenere con le risorse generate le uscite previste, ovvero è il documento in cui si evidenziano le valutazioni relative all’Equilibrio Economico-Finanziario della Procedura.

Per “Equilibrio Economico e Finanziario”, così come definito alla lett. fff) del co.1, art. 3 del Codice, si intende la “contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria”:Leggi di Più

Una delle entità da considerare ai fini del calcolo del 49% “del costo dell’investimento complessivo” è sicuramente quella relativa al PREZZO:

proprio il co. 6 dell’ Art 180 novella come il Prezzo possa consistere “in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili (..). A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.”

Per quantificare il Prezzo si devono pertanto addizionare il contributo pubblico e/o la stima degli immobili in cessione e/o la stima del Diritto di Superficie ceduto dall’Amministrazione.

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La Sentenza 2 agosto 2018 n. 4777 del Consiglio di Stato cit: “si deve premettere che in linea generale il confronto tra più proposte di contratto, offerte contrattuali o progetti è il metodo principale cui la Pubblica Amministrazione soggiace nell’individuare la controparte privata.

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I ricavi di gestione dell’OE che provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente attengono a Procedure ” inidonee del tutto o in parte a generare un cash flow dall’utenza in grado di finanziare l’investimento, e tali da richiedere quindi l’intervento finanziario pubblico” (Parere 29/03/2017, n. 775 Consiglio di StatoCommissione Speciale) come ad esempio le procedure di PPP ex Art 187 (Locazione Finanziaria) o ex Art 188 (Contratto di Disponibilità).

Sempre il Parere 775 del Consiglio di Stato cita: “il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell’opera pubblica (..) Pertanto, il rischio in questione si può ritenere allocato al privato

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L’Art 180 co. 3 del Codice cita :” Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera (..). 

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L’Art 180 co. 4 del Codice cita ” A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera,

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Nel PPP Leasing la PA inizia a pagare i Canoni di Locazione Finanziaria (CLF) al Positivo Collaudo, ovvero quando si sono concluse sia la Fase Costruttiva che quella di Allocazione all’OE del Rischio di Costruzione, con conseguente corresponsione al Realizzatore di «quanto contrattualmente stabilito» di cui al Parere N° 775_2017 del Consiglio di Stato.

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Nelle operazioni di PPP per la realizzazione di “opere destinate all’utilizzazione diretta della pubblica amministrazione in quanto funzionali

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Il documento ANAC Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Linea Guida 9), nella parte II ” Il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico” spiega a cosa serve e come deve essere strutturata la Matrice dei Rischi (Matrice)

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Per una Pubblica Amministrazione esistono due distinte modalità di adozione ed applicazione della ” Locazione Finanziaria di Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità “:

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Costituiscono un valido supporto nella definizione delle modalità di trasferimento del Rischio di Costruzione di un PPP Leasing (e del PPP in generale):

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