F.a.q
Abbiamo tutte le risposte alle domande più frequenti sul Partenariato Pubblico Privato(PPP)
KG Project srl – la società di cui sono Amministratore Unico e che fornisce Servizi di Supporto e Assistenza al RUP – per conto del Comune di Orio al Serio (Bg) ha pianificato sia la Procedura di Partenariato Pubblico Privato mediante Locazione Finanziaria per la realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, che il relativo interpello alla Corte dei Conti Lombardia con cui l’Amministrazione Comunale richiedeva una valutazione circa la contabilizzazione OFF BALANCE della realizzanda Opera, vista l’impostazione data allo Schema di Contratto di tale Partenariato. Leggi di Più
La Corte dei Conti Lombardia, ha girato il quesito alle Corti Centrali, la cui risposta è rappresentata dalla Deliberazione 15/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, che ha sancito: “Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito” Pertanto, tutte le operazioni di Partenariato Pubblico Privato, anche quelle mediante Locazione Finanziaria ai sensi dell’Art 187 del Codice dei Contratti Pubblici – i cosiddetti PPP Leasing – NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO per le Pubbliche Amministrazioni.
L’Art 31 co. 13 del Codice dei Contratti Pubblici così cita:
È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico- privato o soggetti ad essi collegati.
Pertanto il Direttore dei Lavori (così come la commissione di collaudo) è nominato dall’Ente Pubblico mentre la relativa remunerazione è a carico dell’Operatore Economico Aggiudicatario.
N.B : Nell’ambito delle procedure di Concessione, la nomina del Direttore Lavori è di competenza del Concessionario.
La Verifica di Validazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente ad un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica risulta un’attività impropria considerato che tale tipologia di Progetto rappresenta il 1° Livello di Progettazione e che la Verifica di Validazione è tesa ad accertare la rispondenza di un elaborato rispetto al livello progettuale precedente.Leggi di Più
Pertanto sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di una Procedura di Finanza di Progetto – ma in generale su tutti i progetti di quella tipologia – risulta complicato oltre che incongruente esperire un’attività di Verifica di Validazione da parte della SA.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) di una Procedura di Finanza di Progetto – ed in generale di una qualsiasi operazione di PPP – rappresenta lo sviluppo numerico dei dati progettuali nel corso della durata contrattuale ed indica la capacità dell’iniziativa di sostenere con le risorse generate le uscite previste, ovvero è il documento in cui si evidenziano le valutazioni relative all’Equilibrio Economico-Finanziario della Procedura.
Per “Equilibrio Economico e Finanziario”, così come definito alla lett. fff) del co.1, art. 3 del Codice, si intende la “contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria”:Leggi di Più
La convenienza economica viene analizzata attraverso indici di redditività quali il Valore Attuale Netto (VAN) e il Tasso Interno di Rendimento (TIR). Per misurare la sostenibilità finanziaria si utilizzano indicatori di bancabilità come il Debt Service Cover Ratio (DSCR) e il Loan Life Cover Ratio (LLCR).
Una delle entità da considerare ai fini del calcolo del 49% “del costo dell’investimento complessivo” è sicuramente quella relativa al PREZZO:
proprio il co. 6 dell’ Art 180 novella come il Prezzo possa consistere “in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili (..). A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.”
Per quantificare il Prezzo si devono pertanto addizionare il contributo pubblico e/o la stima degli immobili in cessione e/o la stima del Diritto di Superficie ceduto dall’Amministrazione.
Al Prezzo si dovranno sommare l’effettivo controvalore di eventuali Garanzie e/o Finanziamenti, prestate o posti a carico dell’Amministrazione.
Il valore così determinato sarà rapportato al “costo dell’investimento complessivo” a cui saranno aggiunti anche gli “eventuali oneri finanziari” indicati nel PEF del PPP.
L’entità del Rapporto: Prezzo e Garanzie dell’Amministrazione / Costo dell’Investimento con Oneri Finanziari viene come di seguito considerato da EPEC*:
ON BALANCE | > | 49,00% | ||
Elevato Interesse | > | 33,30% | .= | 49,00% |
Grande Interesse | > | 10,00% | .= | 33,30% |
Moderato Interesse | < = | 10,00% |
* A Guide to the Statistical Treatment of PPPs – September 2016 – EPEC: il Dipartimento della European Investment Bank (BEI) che fornisce le Linee Guida per il Trattamento Statistico Eurostat delle operazioni di PPP.
La Sentenza 2 agosto 2018 n. 4777 del Consiglio di Stato cit: “si deve premettere che in linea generale il confronto tra più proposte di contratto, offerte contrattuali o progetti è il metodo principale cui la Pubblica Amministrazione soggiace nell’individuare la controparte privata.
Solo così sono assicurati i valori cardine dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), e quelli espressamente sanciti dal codice dei contratti pubblici per questo settore di attività delle amministrazioni pubbliche: «economicità, efficacia, tempestività e correttezza» ed ancora di «libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità» (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016). Il successivo capoverso della disposizione ora richiamata del codice dei contratti pubblici pone inoltre a carico delle stazioni appaltanti il divieto di «limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi» (comma 2 dell’art. 30).
Pertanto la PA dovrà:
- Svolgere una preliminare verifica delle Proposte presentate, questo non solo nell’interesse degli Operatori Economici (OE), ma anche nel suo stesso interesse, così come ribadito da Consiglio di Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3872 «Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, l’individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla comparazione di esse».
- Informare gli OE che le loro Proposte saranno oggetto di un confronto secondo parametri delineati, consentendo agli stessi, sulla base della preliminare verifica di cui sopra, di poter eventualmente apportare modifiche ed emendamenti alle rispettive Proposte.Il confronto da parte della PA delle Proposte “emendate” porterà all’individuazione dell’eventuale Promotore.
I ricavi di gestione dell’OE che provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente attengono a Procedure ” inidonee del tutto o in parte a generare un cash flow dall’utenza in grado di finanziare l’investimento, e tali da richiedere quindi l’intervento finanziario pubblico” (Parere 29/03/2017, n. 775 Consiglio di Stato – Commissione Speciale) come ad esempio le procedure di PPP ex Art 187 (Locazione Finanziaria) o ex Art 188 (Contratto di Disponibilità).
Sempre il Parere 775 del Consiglio di Stato cita: “il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell’opera pubblica (..) Pertanto, il rischio in questione si può ritenere allocato al privato
se i pagamenti pubblici sono correlati all’effettiva prestazione del servizio reso – così come pattuito in sede contrattuale – e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti.”
Questo in virtù di quanto previsto al co. 4 dell’Art 180 del Codice ” A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.”
Pertanto il Contratto di Partenariato dovrà prevedere opportune Penali e/o Decurtazioni in grado di ridurre proporzionalmente – fino ad azzerare – il Canone di Disponibilità riconosciuto dall’ente concedente all’OE.
La previsione contrattuale di Penali e/o Decurtazioni “fisse” e non modulabili in funzione dell’entità della “Mancata Disponibilità” dell’Opera e/o della prestazione inadeguata del Servizio, non consente un funzionale Trasferimento del Rischio di Disponibilità all’OE.
L’Art 180 co. 3 del Codice cita :” Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera (..).
Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio (..) o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante.”
Considerato che l’Equilibrio Economico-Finanziario – che ai sensi dell’Art 180 comma 6 “rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi” – può essere rilevato solamente in un Piano Economico Finanziario dell’operazione di PPP, in cui l’entità dell’eventuale contributo pubblico a favore dell’OE “non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo”, ne deriva che il Contratto di Partenariato DOVRÀ chiaramente e dettagliatamente computare l’eventuale contributo pubblico, prevedendone l’entità massima nei limiti della percentuale di cui al comma 6 dell’Art 180.
Dovendo poi tutelare sia la Disponibilità che il Servizio di Gestione dell’Opera/Infrastruttura, il Contratto dovrà essere abbinato ad un Capitolato Manutentivo/Gestionale, che integrando opportuni Indicatori di Disponibilità e di Performance, contempli obbiettivi e penali di conduzione e prestazione dell’attività.
Le penali – ai sensi dell’Art 180 comma 4 – dovranno “essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.”
L’Art 180 co. 4 del Codice cita ” A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera,
nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi“
Quindi il Canone Disponibilità è l’apporto economico – solitamente periodico – che la PA riconosce all’OE, una volta che questi abbia messo a Disposizione dell’Ente o della collettività, l’Opera/Servizio realizzato.
L’Art 180 co. 6 del Codice cita :”L’equilibrio economico finanziario, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico”
Pertanto il Contributo Pubblico è l’apporto che l’Amministrazione riconosce all’OE (solitamente) in fase di realizzazione dell’Opera contrattualizzata, al fine del conseguimento dell’equilibrio economico del PEF.
Sempre lo stesso co. 6 sancisce che l’entità dell’eventuale contributo pubblico a favore dell’OE ” non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo”
Nel PPP Leasing la PA inizia a pagare i Canoni di Locazione Finanziaria (CLF) al Positivo Collaudo, ovvero quando si sono concluse sia la Fase Costruttiva che quella di Allocazione all’OE del Rischio di Costruzione, con conseguente corresponsione al Realizzatore di «quanto contrattualmente stabilito» di cui al Parere N° 775_2017 del Consiglio di Stato.
Con il Positivo Collaudo ha altresì inizio l’Attività Traslativa del Rischio di Disponibilità sull’OE ed il conseguente pagamento posticipato – soggetto a sospensioni e decurtazioni – del Canone di Disponibilità (Canone di Manutenzione) all’OE da parte della PA.
Ne consegue che, nella maggior parte delle procedure di PPP Leasing, non sono pertinenti clausole contrattuali, che prevedono sospensioni e/o decurtazioni relative al pagamento dei CLF conseguenti alla inadeguata o mancata Disponibilità dell’Opera da parte dell’OE , in quanto tali CLF sono efferenti ad una Attività di Traslazione del Rischio di Costruzione già allocata e già conclusa con la corresponsione all’OE di «quanto contrattualmente stabilito».
In fase di stipula contrattuale, la PA dovrà richiedere all’OE aggiudicatario – in aggiunta alle classiche garanzie previste dal Codice – una idonea e specifica Cauzione (Garanzia di Disponibilità) il cui controvalore sia almeno pari a quanto annualmente pagato dalla PA per i Canoni di Locazione Finanziaria.
Le decurtazioni al Canone di Disponibilità e l’integrale o parziale escussione della Garanzia di Disponibilità, compenseranno alla PA il regolare e contrattualmente previsto, pagamento dei CLF, tutte le volte in cui l’OE non garantirà la piena ed efficace Disponibilità dell’Opera realizzata.
Nelle operazioni di PPP per la realizzazione di “opere destinate all’utilizzazione diretta della pubblica amministrazione in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici (cd. “opere fredde”)” di cui alla Linea Guida Anac n° 9 – Relazione AIR – punto VI.1, una volta che l’Opera è stata realizzata, la PA inizia a pagare all’OE il Canone Annuo, avendo cura di farlo scorporare in
- un Canone di Investimento: ovvero nel corrispettivo per la remunerazione dell’Investimento Iniziale;
- un Canone di Disponibilità: ovvero nel corrispettivo per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali – Mantenimento in Disponibilità – dell’Opera realizzata.Vista:
- a) la RISOLUZIONE N. 100/E_03/11/2016 della Agenzia delle Entrate
- b) l’Atto della Camera dei Deputati “INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03674” del 01/10/2014
- Il Canone di Investimento può essere assoggettato ad una Aliquota IVA del 10% (aliquota agevolata);
mentre al Canone di Disponibilità deve essere applicata l’Aliquota IVA del 22% (aliquota piena)
Il PPP mediante Locazione Finanziaria (PPP Leasing) è l’unica tipologia contrattuale di Partenariato che già prevede una tale frazionamento del Canone.
Nel PEF e nello Schema di Contratto delle procedure di Project Financing e di Contratto di Disponibilità consigliamo alle PA di prevedere tale scorporo del Canone, per evitare non dovuti versamenti di imposta ed agevolare le future registrazioni contabili.Your long text
Il documento ANAC Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Linea Guida 9), nella parte II ” Il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico” spiega a cosa serve e come deve essere strutturata la Matrice dei Rischi (Matrice)
Obiettivo della Matrice è quello di “disciplinare ex-ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del PEF e offerte in sede di gara” (Linea Guida 9_Punto 5.1), inoltre la Matrice ” è posta a base di gara e utilizzata come elemento di valutazione dell’offerta. Inoltre detto documento è utilizzato in fase di esecuzione, dal momento che – essendo in esso rappresentata la ripartizione dei rischi tra le parti, così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali consente un agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti.” (Linea Guida_9 Punto 5.3)
Considerate le suddette peculiari funzioni “operative”, ben si capisce come la maggior parte delle Matrici a corredo delle procedure di PPP sianoinadeguate ed operativamente inutilizzabili, trattandosi di semplici tabulazioni di articoli contrattuali affiancate da generiche enunciazioni di tipologie di rischio.
Nella maggior parte delle Matrici manca infatti l’attività di “risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio e dei costi che ne possono derivare.” (Linea Guida 9_Punto 5.3 lettera b).
In fase di predisposizione di una Procedura di PPP, la comparazione dei relativi costi che derivano dai rischi, con i costi che derivano dai rischi di una Matrice dei Ruschi Base, consente di verificarne il funzionale ed effettivo Trasferimento dei Rischi.
In caso di più Proposte di Finanza di Progetto pervenute ad una PA, è proprio la quantificazione dei costi che derivano dai rischi – dovuta all’adozione di clausole contrattuali diversificate – che consente di compare le diverse Proposte, quotandone il rispettivo Trasferimento dei Rischi.
Per una Pubblica Amministrazione esistono due distinte modalità di adozione ed applicazione della ” Locazione Finanziaria di Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità “:
- Locazione Finanziaria ai sensi del solo Articolo 187 del D. Lgs 50/2016 (d’ora in avanti anche semplicemente Codice), ovvero di un ” contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori “
- Locazione Finanziaria integrata in un’operazione di Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli Articoli 3, 180 e 187 del Codice, di cui alla Deliberazione 15/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie” Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti “
- La prima è anche conosciuta come Leasing Immobiliare in Costruendo o Leasing Pubblico.
La seconda, essendo un Partenariato Pubblico Privato (PPP) che integra un’operazione di Locazione Finanziaria (Leasing) viene solitamente denominato PPP Leasing.
A livello di Contabilizzazione, le modalità di cui sopra differiscono a causa del diverso principio contabile a cui soggiacciono:
- il Leasing Immobiliare in Costruendo – ai sensi del solo Articolo 187 del Codice – fa riferimento al Principio Contabile Internazionale IFRS 16;
- il PPP Leasing – ai sensi degli Articoli 3, 180 e 187 del Codice – si adegua alle disposizioni dell’Ordinamento Contabile Europeo SEC 2010 e al Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat – MGDD ed. 2019.
Il principio contabile IFRS 16 prevede l’iscrizione nell’attivo patrimoniale del Locatario (Utilizzatore) del diritto di utilizzo del bene e nel passivo del valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing, pertanto il Leasing Immobiliare in Costruendo verrà gestito dalla PA secondo il Metodo Finanziario e sarà quindi sempre rappresentato a Bilancio mediante una contabilizzazione ON BALANCE, ragion per cui, costituirà sempre Debito per l’amministrazione che lo ha contratto.
mentre
il PPP Leasing ” pienamente conforme nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti ” ai sensi del SEC 2010 e del MGDD 2019, potrà essere contabilizzato OFF BALANCE e pertanto, alla stregua di una qualsiasi procedura di Partenariato Pubblico Privato, NON costituirà Debito per la PA.
Costituiscono un valido supporto nella definizione delle modalità di trasferimento del Rischio di Costruzione di un PPP Leasing (e del PPP in generale):
- il Parere 29/03/2017, n. 775 del Consiglio di Stato – Commissione speciale – Parere sullo schema di linee guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” che cita: « Per quanto concerne invece il “rischio di costruzione”, esso può ritenersi allocato al partner privato se il soggetto pubblico corrisponda quanto contrattualmente stabilito previa verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell’infrastruttura »
- la Linea Guida Anac n° 9 – Parte I punto 2.6 che cita: «Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l’opera è consegnata »Pertanto, a seguito del Positivo Collaudo dell’Opera, con lo svincolo della Cauzione Definitiva ex Art 103 già posta a Garanzia del Rischio di Costruzione, tale Rischio si può ritenere definitivamente allocato, determinando la conseguente conclusione dell’attiva traslativa del Rischio di Costruzione sul Soggetto Realizzatore dell’Opera.
Con il Positivo Collaudo si pone quindi fine alla Fase di Costruzione e al Rischio di Costruzione dell’Opera, mentre contemporaneamente si avvia l’Attività Traslativa del Rischio di Disponibilità sul Soggetto Manutentore dell’Opera.
La “Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato” edizione 2021, approvata dall’ANAC con delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con determina del Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021, nell’allegato Matrice dei Rischi dà atto della preventiva cessazione del Rischio di Costruzione, nella Fase di Disponibilità e/o Gestione dell’Opera, ove il Rischio di Disponibilità viene come di seguito descritto:
(..) necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive
ovvero, una volta terminata la Fase di Costruzione ed avviata la Fase di Disponibilità e/o Gestione dell’Opera, non è possibile inquadrare come Rischio di Costruzione l’insorgenza di problematiche costruttive, che comportano una non preventivata attività manutentiva a carico del Soggetto Manutentore dell’Opera.
L’aggravio di tale attività manutentiva viene correttamente inquadrate da Anac
e Ragioneria Generale dello Stato nell’ambito del Rischio di Disponibilità.
Nelle procedure di “PPP mediante Locazione Finanziaria” successivamente al Positivo Collaudo, la PA autorizzata la decorrenza dell’operazione di Locazione Finanziaria, ovvero corrisponde «quanto contrattualmente stabilito» per la realizzazione dell’Opera, configurandosi l’ammortamento della Locazione Finanziaria come una semplicemente modalità di dilazione del controvalore della corresponsione stabilita, visto quanto autorevolmente affermato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella Deliberazione 15/2017 <<In questa costruzione tipica del genere del contratto di partenariato, il finanziamento costituisce solo una componente dell’accordo negoziale e cioè la misura dell’investimento fatto dall’operatore economico, il cui recupero in termini di utilità, nel programma associativo rappresenta obiettivo strategico legato anche alle necessità dell’economicità dell’azienda che conduce. L’assunzione dei rischi a suo carico, “secondo modalità individuate nel contratto”, si legano all’essenza dell’operazione di investimento come ogni altra operazione della stessa natura.>>
Il periodico pagamento del Canone di Locazione Finanziaria da parte della PA – ovvero la dilazionata corresponsione di «quanto contrattualmente stabilito» dalla stessa PA per la realizzazione dell’Opera/Investimento – NON deve essere confuso o identificato con il « prezzo » di cui al comma 6 dell’Articolo 180 del Codice, che invece costituisce una contribuzione pubblica, stabilita in sede di gara dall’amministrazione aggiudicatrice, che integra l’Investimento Iniziale sostenuto dall’Operatore Economico ed atta al conseguimento dell’Equilibrio Economico Finanziario della procedura di PPP e che, in quanto tale «non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo».
La RISOLUZIONE N. 100/E/2016 della Agenzia delle Entrate, relativa al trattamento IVA del Canone delle operazioni di Project Financing, stabilisce che la « quota parte del “corrispettivo di disponibilità” imputabile alla remunerazione della costruzione» deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 10%: il Canone di Locazione Finanziaria delle procedure di “PPP mediante Locazione Finanziaria” corrispondendo a tale « quota parte » sarà pertanto sottoposto all’aliquota IVA agevolata del 10%.
Il Canone di Manutenzione delle procedure di PPP Leasing corrisponde invece alla quota parte del Canone delle operazioni di Project Financing che remunera il mantenimento dell’Opera nella piena Disponibilità della PA, andrà quindi asservito ad una aliquota IVA del 22%.
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