Le procedure di Concessione e di PPP sono sempre integrate da un PEF da cui è possibile dedurne l’Equilibrio Economico Finanziario.
Una novità legata al Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – D. Lgs 36/2023 – riguarda l’introduzione della possibilità – per tutte le procedure, sia di PPP/Concessione che di Appalto – di rinegoziare il contratto in caso di alterazione dell’originario equilibrio.
l’Art 9 del D. Lgs 36/2023 – Codice cita:
<< 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
- Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. >>
KG Project anche per ogni singola tipologia di Appalto, è in grado di elaborare uno specifico Piano in cui risultano evidenziati appositi Indicatori atti a definire una ipotesi, di << equilibrio originario del contratto >> da porre a base di Gara dell’Appalto.