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Il D. Lgs 36/2023 (Nuovo Codice) definisce il Partenariato Pubblico Privato – PPP – non più un “contratto”, bensì una “operazione economica”.

Il D. Lgs 36/2023 (Nuovo Codice) definisce il Partenariato Pubblico Privato – PPP – non più un “contratto”, bensì una “operazione economica”.

Al genus PPP appartengono diversi schemi contrattuali, quali la Locazione Finanziaria, il Contratto di Disponibilità, la Concessione e la Finanza di Progetto.

Nelle operazioni di PPP si instaura un rapporto trilaterale (utenza-operatore privato-ente pubblico/ pagatore) essendo prevalente il rischio concernente la disponibilità della infrastruttura da realizzare

Il PPP si caratterizza per i seguenti essenziali requisiti:

  • l’assunzione del Rischio Operativo da parte del privato;
  • la partecipazione del privato al finanziamento della iniziativa;
  • l’Equilibrio Economico Finanziario del progetto;
  • ai fini della contabilità pubblica, il Partenariato Pubblico Privato soggiace alla Decisione Eurostat 11/2/2004 – Contabilizzazione OFF Balance.

Alle operazioni di PPP, ai sensi dell’Art. 174 comma 3, si applicano le disposizioni del Nuovo Codice relative alle Concessioni: “Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.”

In particolare, l’Art. 177 comma 6 stabilisce che “Se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. (..) Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l’ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto.”

È inoltre indispensabile ai sensi dell’Art. 175 comma 2, che il ricorso al partenariato pubblico-privato sia preceduto da una valutazione di convenienza e fattibilità, che tra l’altro deve confrontare la stima dei costi e dei benefici del progetto di PPP nell’arco dell’intera durata del rapporto con quella del ricorso alternativo al Contratto di Appalto per un arco temporale equivalente.

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