TUTTE le procedure di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli Articoli 174 e 175 del D.Lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (Codice) – e le Concessioni ai sensi dell’Articolo 176 e seguenti del Codice, se correttamente strutturate, vengono contabilizzate seguendo le disposizioni dell’ Ordinamento Contabile Europeo SEC 2010 e del Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat (MGDD ed. 2022)
Sono quindi le disposizioni di SEC 2010 e MGDD relative al «Trasferimento del Rischio in capo al Privato» e all’ «Equilibrio Economico Finanziario» che definiscono l’imputazione contabile di un’Infrastruttura realizzata tramite PPP o Concessione nel bilancio della PA
Se nel PPP/Concessione si riscontrano sia il «Trasferimento del Rischio Operativo» che l’ «Equilibrio Economico Finanziario» i relativi assets andranno contabilizzati OFF BALANCE, ovvero l’investimento non viene registrato nei conti della PA risultando pertanto «Fuori Bilancio» in quanto registrato nel bilancio del Operatore Economico Privato partner nella procedura diversamente avremo una contabilizzazione ON BALANCE, ovvero avremo l’imputazione nei conti della PA della spesa d’investimento, con conseguente aumento del «Debito»
A tali disposizioni si conforma il Codice:
Articolo 177 comma 1 <<L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto>>
Articolo 177 comma 5 <<L’assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell’equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L’equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio>>
La magistratura contabile – Corte dei Conti Sezione delle Autonomie – con la Deliberazione 15/SEZAUT/2017/QMIG ha disposto che tutte le operazioni di PPP – con particolare riferimento anche alle operazioni di Locazione Finanziaria – <<se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili non sono considerate investimenti finanziati da debito.>>