Approfondimento tecnico

La valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di un PPP

La scelta del PPP deve essere preceduta da un confronto documentato tra alternative, capacità amministrativa, sostenibilità e rischi.

Art. 175
Value for Money
Rischi
Affordability
Pubblicazione originaria: 3 luglio 2024
Data di verifica: 15 luglio 2026
1.

Quadro normativo

L’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che il ricorso al partenariato pubblico-privato sia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità.

La valutazione non è una conferma formale di una soluzione già scelta: deve rendere verificabile perché il PPP sia preferibile e concretamente attuabile rispetto alle alternative.

2.

Definizione del fabbisogno pubblico

  • Risultato pubblico da conseguire.
  • Prestazioni e livelli di servizio.
  • Durata utile e vincoli temporali.
  • Risorse, competenze e capacità di monitoraggio dell’amministrazione.

La valutazione parte dal bisogno, non dal contratto.

3.

Alternative da confrontare

Il confronto può comprendere appalto tradizionale, concessione, PPP a tariffazione sulla PA, gestione interna, accordi tra amministrazioni o rinvio dell’intervento.

Le alternative devono essere comparate su perimetro e qualità equivalenti, considerando l’intero ciclo di vita e non il solo costo iniziale.

4.

Identificazione e quantificazione dei rischi

La matrice dei rischi individua evento, conseguenze, soggetto responsabile, misure di mitigazione, indicatori e clausole contrattuali. Il valore del trasferimento dipende dalla capacità del privato di gestire il rischio meglio dell’amministrazione, non dalla sua semplice attribuzione formale.

5.

Convenienza economica e Value for Money

L’analisi considera costi di investimento e gestione, costi di finanziamento, rischi trattenuti e trasferiti, imposte, tempi, qualità, flessibilità, costi della procedura e del monitoraggio.

Il Public Sector Comparator può essere uno strumento utile, ma non deve essere applicato meccanicamente o con ipotesi non documentate.

6.

Fattibilità e sostenibilità

  • Fattibilità tecnica e autorizzativa.
  • Sostenibilità del PEF e bancabilità.
  • Affordability per il bilancio pubblico.
  • Interesse potenziale del mercato.
  • Capacità dell’ente di preparare, affidare e monitorare il contratto.
7.

Esito della valutazione

La decisione deve indicare alternativa prescelta, motivazioni, rischi determinanti, condizioni di sostenibilità, dati da confermare e presidi di monitoraggio. Un esito favorevole non elimina la necessità di aggiornare la valutazione quando cambiano progetto, PEF o contratto.

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Fonti