Il PEF è lo strumento tecnico con cui si rappresenta l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione; tuttavia, il valore della concessione non coincide automaticamente con una qualsiasi grandezza interna di modellazione del PEF.
Se il PEF è costruito a prezzi costanti, ciò può essere corretto per finalità di analisi finanziaria, purché il modello sia coerente nei tassi e nelle ipotesi.
Ai fini del valore concessorio ex art. 179, l’ente concedente deve però stimare il fatturato totale atteso realmente conseguibile lungo la durata del contratto.
Se la concessione prevede un meccanismo di aggiornamento tariffario, revisione prezzi, indicizzazione ISTAT o altro criterio di rivalutazione dei ricavi, tale dinamica economica costituisce parte integrante del fatturato complessivo atteso del concessionario e deve quindi essere inclusa nel controvalore della concessione.
Escludere la rivalutazione, quando prevista o ragionevolmente stimabile, comporterebbe una sottostima del valore dell’affidamento, con potenziali effetti distorsivi sulla corretta impostazione della procedura.
La rivalutazione non può essere introdotta in via arbitraria.
Essa può essere considerata solo quando trovi fondamento nella lex specialis, nello schema di convenzione, nel PEF posto a base di gara o in parametri oggettivamente determinabili ex ante.
In mancanza di tali elementi, la stima dovrà arrestarsi ai ricavi ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati certi disponibili.
Conclusione operativa: ai fini della determinazione del valore della concessione deve farsi riferimento al fatturato complessivo atteso del concessionario per tutta la durata del rapporto, al netto dell’IVA. Se il PEF prevede ricavi soggetti a rivalutazione o indicizzazione contrattualmente prevista o oggettivamente stimabile ex ante, il controvalore della concessione va determinato considerando i ricavi rivalutati in termini nominali, e non i soli ricavi annui non rivalutati espressi a prezzi costanti.