Nota Operativa – 1 Procedure di Concessione / Project Financing – Calcolo del Controvalore di una Concessione

1. Oggetto

La presente nota ha ad oggetto il criterio di determinazione del controvalore della concessione con riferimento ai ricavi previsti dal Piano Economico-Finanziario (PEF).

2. Fondamento normativo

L’art. 179 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che il valore della concessione è costituito dal “fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA” e che esso deve essere calcolato mediante metodo oggettivo indicato nei documenti di gara.
La disposizione guarda quindi al valore economico complessivo dell’operazione concessoria, inteso come insieme dei ricavi generabili lungo l’intera durata del rapporto, e non a una rappresentazione meramente contabile a prezzi iniziali o costanti.

3. Rilevanza dei ricavi effettivamente generabili

La prassi ANAC valorizza il fatto che la stima debba riflettere i ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica seria, oggettiva e documentata.

La corretta stima del valore concessorio incide sulla disciplina applicabile, sul livello di pubblicità, sulle garanzie e sulla possibilità per gli operatori di formulare un’offerta economica consapevole.

4. Rapporto tra valore della concessione e PEF

Il PEF è lo strumento tecnico con cui si rappresenta l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione; tuttavia, il valore della concessione non coincide automaticamente con una qualsiasi grandezza interna di modellazione del PEF.
Se il PEF è costruito a prezzi costanti, ciò può essere corretto per finalità di analisi finanziaria, purché il modello sia coerente nei tassi e nelle ipotesi.
Ai fini del valore concessorio ex art. 179, l’ente concedente deve però stimare il fatturato totale atteso realmente conseguibile lungo la durata del contratto.

5. Conseguenza applicativa sulla rivalutazione dei ricavi

Se la concessione prevede un meccanismo di aggiornamento tariffario, revisione prezzi, indicizzazione ISTAT o altro criterio di rivalutazione dei ricavi, tale dinamica economica costituisce parte integrante del fatturato complessivo atteso del concessionario e deve quindi essere inclusa nel controvalore della concessione.
Escludere la rivalutazione, quando prevista o ragionevolmente stimabile, comporterebbe una sottostima del valore dell’affidamento, con potenziali effetti distorsivi sulla corretta impostazione della procedura.

6. Limite del criterio

La rivalutazione non può essere introdotta in via arbitraria.
Essa può essere considerata solo quando trovi fondamento nella lex specialis, nello schema di convenzione, nel PEF posto a base di gara o in parametri oggettivamente determinabili ex ante.
In mancanza di tali elementi, la stima dovrà arrestarsi ai ricavi ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati certi disponibili.

7. Conclusioni

Pertanto, in una procedura di Concessione / Project Financing, per il calcolo del controvalore della concessione devono essere considerati i ricavi complessivi attesi del PEF nella loro espressione nominale, comprensiva della rivalutazione, ove tale rivalutazione sia prevista o oggettivamente stimabile.
I ricavi annui non rivalutati possono avere rilievo come dato tecnico di lavoro in un PEF a prezzi costanti, ma non rappresentano, di regola, il parametro corretto per determinare il valore legale della concessione ai sensi dell’art. 179 del d.lgs. 36/2023.

8. Fonti

  • D.lgs. 36/2023, art. 179, Normattiva.
  • Direttiva 2014/23/UE, art. 8, EUR-Lex.
  • ANAC, Delibera n. 131 del 17 febbraio 2021.
  • ANAC, Delibera n. 577 del 10 dicembre 2024.
  • ANAC, Parere di precontenzioso n. 273 del 9 luglio 2025.

Conclusione operativa: ai fini della determinazione del valore della concessione deve farsi riferimento al fatturato complessivo atteso del concessionario per tutta la durata del rapporto, al netto dell’IVA. Se il PEF prevede ricavi soggetti a rivalutazione o indicizzazione contrattualmente prevista o oggettivamente stimabile ex ante, il controvalore della concessione va determinato considerando i ricavi rivalutati in termini nominali, e non i soli ricavi annui non rivalutati espressi a prezzi costanti.

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