Riequilibrio Economico Finanziario del PEF

Nota Operativa – 4 | Riequilibrio Economico Finanziario del PEF Metodologia Operativa

1. Documenti da esaminare

  • Convenzione della Concessione e relativi atti aggiuntivi.
  • PEF originario (asseverato) e successivi aggiornamenti.
  • Matrice dei rischi, piano tariffario, disciplinare, capitolato, verbali, corrispondenza.
  • Dati consuntivi: ricavi, costi, investimenti, contributi, indicatori finanziari.

2. Quadro normativo e regolatorio

  • Codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis.
  • Disciplina del riequilibrio economico-finanziario.
  • Disciplina del rischio operativo e della sua allocazione.
  • Eventuali norme settoriali, regolazioni tariffarie o atti ANAC rilevanti.

3. Principi giuridici rilevanti

  • Il riequilibrio non serve a eliminare la normale alea imprenditoriale.
  • La revisione è ammissibile solo per eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili al concessionario.
  • Il riequilibrio deve essere limitato alla misura strettamente necessaria al ripristino dell’equilibrio originario.

4. Ricostruzione economico-finanziaria del caso

  • Confronto tra PEF originario e andamento storico effettivo.
  • Analisi separata di ricavi, costi operativi, investimenti, oneri finanziari e contributi.
  • Evidenza delle annualità con scostamenti positivi e negativi rispetto alle previsioni.



5. Trattamento dei maggiori ricavi delle annualità pregresse

  1. Verificare se i maggiori ricavi conseguiti costituiscono manifestazione del rischio operativo allocato al concessionario.
  2. Valutare se tali maggiori ricavi abbiano già compensato, in tutto o in parte, squilibri successivi.
  3. Evitare ogni sovracompensazione nel nuovo assetto economico-finanziario.

6. Metodo di verifica del riequilibrio

  • Aggiornamento del PEF sulla base dei consuntivi storici e delle nuove ipotesi prospettiche.
  • Verifica degli indicatori di equilibrio (es. VAN, TIR, DSCR, LLCR, se pertinenti).
  • Confronto tra scenario base, scenario alterato e scenario riequilibrato.

7. Criterio metodologico

  • La proiezione dei ricavi futuri deve restare coerente con la matrice dei rischi e non può annullare la normale alea di domanda trasferita al concessionario.
  • Il PEF originario resta il parametro di confronto per verificare l’equilibrio pattuito all’origine; il consuntivo dell’anno del riequilibrio costituisce invece una base informativa della nuova stima, da depurare da eventuali componenti eccezionali o non ripetibili.
  • Il riequilibrio non deve guardare solo ai costi futuri, ma anche alle performance passate. Eventuali ricavi maturati che superano le stime del PEF originario (scostamenti positivi) devono essere computati per determinare l’effettiva necessità di riequilibrio, evitando di coprire con risorse pubbliche perdite compensate da guadagni extra precedenti.
  • Proiezione aggiornata dei ricavi futuri:Per gli anni restanti, la revisione deve basarsi su stime realistiche e aggiornate, non più sulle proiezioni di gara, ma sui consuntivi reali, sulle attuali condizioni di domanda (traffico/utenza) e sulle tariffe applicabili.
  • Coerenza e allocazione del rischio:Il nuovo PEF deve essere coerente con i dati consuntivi disponibili e rispettare l’allocazione contrattuale del rischio operativo. Se un rischio era stato allocato al privato (es. calo traffico), la sua materializzazione non dovrebbe di regola portare a un riequilibrio a carico del pubblico.
  • Divieto di sovracompensazione:L’obiettivo del riequilibrio è il ripristino dell’equilibrio, non la garanzia di un profitto superiore a quello originariamente previsto. Il meccanismo deve limitarsi a coprire i costi non imputabili al concessionario e a garantire la bancabilità dell’opera.
  • Nel PEF riequilibrato i ricavi delle annualità successive alla data del riequilibrio devono essere determinati mediante una proiezione prospettica aggiornata, motivata e verificabile, costruita sulla base dei consuntivi disponibili, delle condizioni di domanda e tariffarie effettive e delle previsioni ragionevoli per la durata residua della concessione, ovvero non devono essere riportati automaticamente né i valori del PEF originario, se non più attendibili, né il solo consuntivo dell’ultimo anno, se assunto in modo meccanico come valore costante per tutto il periodo residuo.

 

8. Valutazione conclusiva

  • Indicare se sussistono i presupposti giuridici del riequilibrio.
  • Indicare se i maggiori ricavi storici riducono o assorbono lo squilibrio dedotto.
  • Precisare la misura eventualmente ammissibile del riequilibrio e i relativi limiti.

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