Ripartizione dei punteggi nell’OEPV per concessioni e PPP

Nota Operativa – 3 | Ripartizione dei punteggi nell’OEPV per concessioni e PPP

Regola generale

Nelle procedure di gara per concessioni o partenariato pubblico-privato da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non esiste una ripartizione fissa imposta dal D Lgs 36/2023 e s.m.i. tra offerta tecnica ed offerta economica, ovvero NON vi è quindi un obbligo generale di adottare un rapporto fisso minimo o massimo (60/40 piuttosto che 80/20) tra offerta tecnica ed offerta economica.

La stazione appaltante o l’ente concedente dispone di un margine di discrezionalità nella ponderazione dei punteggi, purché i criteri siano coerenti con l’oggetto dell’affidamento, proporzionati e idonei a individuare il vantaggio economico complessivo dell’operazione.

2. Riferimento specifico per concessioni e PPP

  • Per le concessioni, l’art. 185 del d.lgs. 36/2023 prevede che l’aggiudicazione avvenga sulla base di criteri oggettivi che assicurino una valutazione concorrenziale delle offerte e consentano di determinare un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente. La norma prevede inoltre che, prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica, la commissione verifichi l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

3. Conseguenza pratica

La componente economica deve quindi avere un peso effettivo nella valutazione, ma il Codice non stabilisce una quota predeterminata valida per ogni procedura. Ne consegue che sia una ripartizione 60/40 sia una ripartizione 70/30 possono essere legittime, a condizione che siano motivate in relazione alla struttura della concessione, al livello di rischio trasferito, alla qualità del servizio richiesto e alla sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento.

4. Indicazione ANAC

ANAC, con Parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, ha chiarito che, in una procedura di PPP / finanza di progetto, attribuire zero punti all’offerta economica non è compatibile con la natura della concessione. Lo stesso parere precisa però che la percentuale di peso della componente economica resta rimessa alla discrezionalità dell’ente concedente.

Schema di sintesi

Quesito Risposta Base normativa / interpretativa
Esiste una quota obbligatoria 60/40? No D.lgs. 36/2023, art. 185
Esiste una quota obbligatoria 80/20? No D.lgs. 36/2023, artt. 108 e 185
La quota economica può essere zero? No ANAC, Parere n. 374/2025
Chi sceglie la ponderazione? L’ente concedente, con motivazione Art. 185 e parere ANAC

Formula utilizzabile nel disciplinare

“La ponderazione tra componente tecnica ed economica è determinata dall’Ente concedente in relazione all’oggetto della concessione, alla struttura del rischio trasferito e alla necessità di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo e il vantaggio economico complessivo per l’amministrazione, ai sensi degli artt. 108 e 185 del d.lgs. 36/2023.”

5. Fonti

  1. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 185, in materia di concessioni: criteri oggettivi di aggiudicazione, vantaggio economico complessivo e verifica del piano economico-finanziario prima dell’assegnazione del punteggio economico.
  2. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 108, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa: valorizzazione degli elementi qualitativi dell’offerta e disciplina generale della ponderazione dei criteri.
  3. ANAC, Parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025: illegittimità dell’attribuzione di zero punti alla componente economica in una concessione/PPP e riconoscimento della discrezionalità dell’ente concedente nella determinazione del relativo peso.

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