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Nelle procedure di gara per concessioni o partenariato pubblico-privato da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non esiste una ripartizione fissa imposta dal D Lgs 36/2023 e s.m.i. tra offerta tecnica ed offerta economica, ovvero NON vi è quindi un obbligo generale di adottare un rapporto fisso minimo o massimo (60/40 piuttosto che 80/20) tra offerta tecnica ed offerta economica.
La stazione appaltante o l’ente concedente dispone di un margine di discrezionalità nella ponderazione dei punteggi, purché i criteri siano coerenti con l’oggetto dell’affidamento, proporzionati e idonei a individuare il vantaggio economico complessivo dell’operazione.
Per le concessioni, l’art. 185 del d.lgs. 36/2023 prevede che l’aggiudicazione avvenga sulla base di criteri oggettivi che assicurino una valutazione concorrenziale delle offerte e consentano di determinare un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente. La norma prevede inoltre che, prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica, la commissione verifichi l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
La componente economica deve quindi avere un peso effettivo nella valutazione, ma il Codice non stabilisce una quota predeterminata valida per ogni procedura. Ne consegue che sia una ripartizione 60/40 sia una ripartizione 70/30 possono essere legittime, a condizione che siano motivate in relazione alla struttura della concessione, al livello di rischio trasferito, alla qualità del servizio richiesto e alla sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento.
ANAC, con Parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, ha chiarito che, in una procedura di PPP / finanza di progetto, attribuire zero punti all’offerta economica non è compatibile con la natura della concessione. Lo stesso parere precisa però che la percentuale di peso della componente economica resta rimessa alla discrezionalità dell’ente concedente.
Schema di sintesi
| Quesito | Risposta | Base normativa / interpretativa |
| Esiste una quota obbligatoria 60/40? | No | D.lgs. 36/2023, art. 185 |
| Esiste una quota obbligatoria 80/20? | No | D.lgs. 36/2023, artt. 108 e 185 |
| La quota economica può essere zero? | No | ANAC, Parere n. 374/2025 |
| Chi sceglie la ponderazione? | L’ente concedente, con motivazione | Art. 185 e parere ANAC |
Formula utilizzabile nel disciplinare
“La ponderazione tra componente tecnica ed economica è determinata dall’Ente concedente in relazione all’oggetto della concessione, alla struttura del rischio trasferito e alla necessità di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo e il vantaggio economico complessivo per l’amministrazione, ai sensi degli artt. 108 e 185 del d.lgs. 36/2023.”