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Le ultime novità in materia del Nuovo Codice Appalti

Riflessioni sulle proposte del Nuovo Codice Appalti

A maggio 2022, il Senato ha approvato il disegno di legge delega sul Codice dei Contratti Pubblici.

Si tratta della bozza, provvisoria, predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato.

La legge individua 31 principi da declinare nel nuovo codice dei contratti, che andrà a sostituire l’attuale decreto legislativo n.50/2016.

Una prima e non approfondita lettura dello schema preliminare di Codice dei contratti pubblici ovvero della Bozza del Nuovo Codice Appalti e relativa al solo LIBRO IV DELLE CONCESSIONI E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO mi induce a segnalare che in tale documento NON sia stato previsto che gli operatori economici possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione di lavori o servizi anche medianti tutti i contratti di Partenariato Pubblico Privato (ex Art 183 comma 16 del D. Lgs 50/2016).

L’Articolo 193 – La Finanza di Progetto,  Procedura di affidamento – della Bozza del Nuovo Codice Appalti, infatti cita “Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi”.

Anche quanto previsto al solo Articolo 196 – Della Locazione Finanziaria – “si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato”  non fuga i dubbi sulla possibilità di presentare Proposte che non siano Contratti di sola Concessione.

Sarebbe il caso che in fase di discussione parlamentare, la possibilità che gli operatori economici possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione di lavori o servizi anche medianti tutti i contratti di Partenariato Pubblico Privato, fosse formalmente (re)introdotta.

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