Rischio Lato Offerta Lavori/Rischio di Costruzione
Costituiscono un valido supporto nella definizione delle modalità trasferimento del Rischio Lato Offerta Lavori/Rischio di Costruzione :
- il Parere 29/03/2017, n. 775 del Consiglio di Stato – Commissione speciale – Parere sullo schema di linee guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” che cita: « Per quanto concerne invece il “rischio di costruzione”, esso può ritenersi allocato al partner privato se il soggetto pubblico corrisponda quanto contrattualmente stabilito previa verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell’infrastruttura »
- la Linea Guida Anac n° 9 – Parte I punto 2.6 che precisa: «Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l’opera è consegnata »
Pertanto, a seguito del Positivo Collaudo dell’Opera, con lo svincolo – ove presente – della Cauzione Definitiva ex Art 117, il Rischio di Costruzione si può ritenere definitivamente allocato, determinando la conseguente conclusione dell’attiva traslativa del Rischio di Costruzione sul Soggetto Realizzatore dell’Opera.
Con il Positivo Collaudo si pone quindi fine alla Fase di Costruzione e termina la relativa Attività Traslativa ovvero non è più riscontrabile il Rischio di Costruzione dell’Opera mentre contemporaneamente si avvia la Fase di Disponibilità-Gestione mediante l’attuazione dell’Attività Traslativa del Rischio di Disponibilità sul Soggetto Manutentore-Gestore dell’Opera
La “Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato” edizione 2021, di ANAC e MEF – Ragioneria Generale dello Stato, nell’allegato Matrice dei Rischi dà atto che la Fase di Disponibilità-Gestione dell’Opera, riscontri una preventiva cessazione del Rischio di Costruzione, quando riporta la seguente descrizione del Rischio di Disponibilità ovvero del Rischio Lato Offerta Servizi:
«(..) necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive (..)»
ovvero, una volta terminata la Fase di Costruzione ed avviata la Fase di Disponibilità-Gestione dell’Opera, non è più possibile inquadrare come Rischio Lato Offerta Lavori/Rischio Costruzione l’insorgenza di problematiche derivanti da difetti costruttivi, che comportano una non preventivata attività manutentiva a carico del Soggetto Manutentore-Gestore.
In tali casi, pertanto, l’aggravio delle attività manutentive non preventivate ed i conseguenti oneri devono essere inquadrati nell’ambito del Rischio Lato Offerta Servizi /Rischio Disponibilità.